leggi - DECRETO LEGGE n. 145/2013 - INTEGRATA LA NORMA SUL FONDO INTERVENTI PER MANUTENZIONE - ART. 1 - COMMA 9 lett. d -
la Legge 220/2012 di riforma del condominio ha stabilito che a decorrere dal 18 giugno 2013 l'assemblea dei condomini costituisca OBBLIGATORIAMENTE -e, non più in via facoltativa ed eventuale- un fondo ad hoc a garanzia del pagamento dei suddetti lavori finalizzato a raccogliere, già prima dell'affidamento dei lavori, le quote spettanti ai singoli condomini necessarie per sostenere gli stessi. l'estrema genericità della norma aveva sollevato diversi dubbi interpretativi da parte del sistema confindustriale, sin dalla sua entrata in vigore. l'art. 1, comma 9, lettera d) del D.L. 145/2013 è intervenuto ad apportare un importante correttivo attraverso una integrazione al punto 4 dell'art. 1135 cod.civ. , con il quale stabilisce che "se i lavori devono essere eseguiti in base ad un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti" Come richiesto dall'ANCE con l'integrazione apportata si potrà, in caso ad esempio di un contratto di appalto che preveda il pagamento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, implementare il fondo in funzione degli stessi rendendo meno oneroso e maggiormente flessibile la costituzione del fondo medesimo.
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FORMAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
D.L. 145-2013
IL D.L. 145/2013 ha preso in esame la formazione dell'amministratore del ondominio degli edifici. in particolare all'art. 1, comma 9 lett. a) si stabilisce che con Regolamento del Ministro della Giustizia saranno determinati i requisiti necessari per esercitare l'attività di formazione degli amministratori di condominio, nonchè i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall'art. 71-bis, 1° comma, lettera g), delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Tale ultima disposizione, alla lettera g), stabilisce che possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro che hanno frequentato un corso iniziale di formazione e che svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. Questa norma era già prevista nella Legge 14 gennaio 2013, n. 4 ed attuata dalla ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E IMMOBILIARI - ANACI - che già, prima della Legge, si uniformava in tal senso.
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D.L. 145/2013 - MAGGIORANZE ASSEMBLEARI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI EDIFICI.
L'art. 1, comma 9, lett. c) ha soppresso il comma 2 dell'art. 1120 - come già precedentemente stabilito con la Legge 220/2012 - precisando in tema di innovazioni, che le parole "per il contenimento dei consumi energetici degli edifici" vengono sostituite con il nuovo testo. infatti, a seguito di tale soppressione questi lavori non saranno più essere considerati come innovazioni da deliberare con la maggioranza prescritta al 2° comma dell'art. 1136 codice civile, ossia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, ma ai sensi dell'art. 26 comma 2 della Legge 10/91 (e, successive modificazioni e integrazioni), possono essere deliberate con una maggioranza minore di un terzo del valore dell'edificio (millesimi) oltre alla maggioranza dei partecipanti all'assemblea nel caso in cui gli intervenuti siano individuati attraverso un attestato di prestazione energetica o una diagnosi nergetica redatta da un tecnico abilitato.
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DECRETO LEGGE 145/2013 - REGISTRO DI ANAGRAFE CONDOMINIALE E INFORMAZIONI SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI. - ART. 1, COMMA 9, LETT C) -
L'art. 1130 cod. civ. come modificato dalla legge di riforma del condominio (la 220/2012), stabilisce, all'inizio del punto 6, che l'amministratore deve " curare la tenuta del registro di anagrafe coindominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento (nudo proprietario-usufruttuario-conduttore), comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonchè ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza". Si precisa che l'art. 1 comma 9 lett. C) in merito ai dati relativi alle "condizioni di sicurezza" limita tale obbligo alle sole PARTI COMUNI dell'edificio, escludendo, quindi, le singole unità immobiliari, anche se, per la stipula dei contratti di locazione occorre la dichiarazione del cedente all'adeguamento dell'unità immobiliare all'osservanza delle prescrizioni di cui alla Legge 46/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto riguarda le PARTI COMUNI, oltre alla certificazione obbligatoria sulla certificazione per la prevenzione incendi è fatto obbligo di ottenere anche la certificazione relativa alle "scariche atmosferiche" con istallaione del "parafulmine" laddove nell'edificio operano dipendenti, non solo del condominio, ma anche di conduttori che esercitano attività con dipendenti.
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DECRETO LEGGE 145/2013 - INFRAZIONI AL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - ART. 1, COMMA 9 LETT. E) -
L'ART. 70 DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE AL CODICE CIVILE, (modificato dalla Legge 220/2012) prevede il pgamento di una somma fino ad €uro 200,00 e, in caso di recidiva, fino ad €uro 800,00 a titolo di sanzione, per ogni infrazione al Regolamento di CXondominio. Dette somme incrementa il fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie. quindi immediatamente spendibile e non accantonata. qull'automaticità stabilita dalla Legge 220/2012 viene a cadere, in quanto la nuova normativa impone che lìirrorazione della sanzione deve essere deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui all'art. 1136 secondo comma, e, pertanto, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell'edificio.