INFORMAZIONI

ATTENZIONE : LA LEGGE 220 DEL 2012 HA MODIFICATO LE "DELEGHE" PER INTERVENIRE IN ASSEMBLEA

SE I CONDOMINI SONO PIU' DI 20 IL DELEGATO NON PUO' RAPPRESENTARE PIU' DI UN QUINTO (1/5) DEI CONDOMINI O DEL VALORE PROPORZIONALE

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 DECRETO DESTINAZIONE ITALIA

DECRETO LEGGE 23 DICEMBRE 2013 IN VIGORE DAL 24-12-2013

PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 300 DEL 23-12-13

Modifiche all'art. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192:

i commi 3 e 3bis sono sostituiti come segue:

punto 3: nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è stata inserita una apposita clausola con la quale l'acquirente  o il conduttore dichiarano di aver ricevute le informazioni e la documentazione attestata in merito alle certificazioni della prestazione energetica degli edifici. Copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere allegata al contratto, ad esclusione dei casi di locazione di singole unità immobiliari. in caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento in solido ed in parti eguali, della sanzione amministrativa da €uro 3.000,00 a €uro 18.000,00. La sanzione è da €. 1.000,00 a €uro 4.000,00 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non supera i 3 anni, è ridotta della metà. L'accertamento e la contestazione della violazione viene svolta dalla Guardia di finanza o, all'atto della registrazione di uno dei contratti (previsti nel comma di cui trattasi) dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore accertamento sansionatorio ai sensi dell'art. 27 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

punto 8: su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 si applicxa anche ai richiedenti, in luogo di quella della nullità del contratto anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma 3bis dello stesso art. 6 commesse prima dell'entrata in vigore di questo decreto, ma se la nullità del contratto non sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.   

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nudo proprietario e usufruttuario

la Legge 220/2012 ha precisato all'art. 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile che: " il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente  per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale". Detta precisazione impone la convocazione di entrambi a partecipare all'assemblea.  

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l'amianto negli edifici

la Legge 25/92 ha introdotto l'obbligo per le ditte che operano nella rimozione dell'amianto, di essere iscritte nell'albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti. Nel caso di rimozione in edifici in Condominio, l'Amministratore dovrà chiedere la certificazione d'iscrizione da allegare al contratto d'appalto.

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 PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE

Il primo febbraio 2013 è stata pubblicata una serie di NORME CEI EN 62305 divisa in 4 distinti punti:

  1. Normativa CEI EN 62305.1 "protezione contro i fulmini (principi generali);
  2. Normativa CEI EN 62305.2 " protezione contro i fulmini (valutazione del rischio);
  3. Normativa CEI EN 62305.3 " protezione contro i fulmini (danno materiale alle strutture e pericolo per le persone";
  4. Normativa CEI EN 62305.4 " Protezione contro i fulmini (impianti elettrici ed elettronici nelle strutture".

questa serie di norme sostituisce l'ex normativa 81-10 che, tuttavia, è rimasta in vigore fino al 1° dicembre 2013 al fine di consentire l'ultimazione dei lavori.

Dette nuove norme CEI 62305 in effetti comportano un obbligo di adeguamento per i datori di lavoro che agiscono o intrattengono attività nell'edificio. Queste nuove, allineandosi agli altri stati europei, costituiscono un aggiornamento ed una integrazione alle Leggi sulla sicurezza. E' pertanto utile richiamare il decreto legislativo 81/08 (ed in particolare l'art. 29 comma 3), modificato dal Dlgs 106 del 2009 che così recita: "La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche al processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori o in relazione al grado di evoluzione tecnica, della prevenzione o della protezione a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale elaborazione le misure di protezione devono essere aggiornate"