Giurisprudenza
Il distacco da riscaldamento centralizzato è una delle questioni più discusse all’interno dei condomini, specialmente in palazzi, di non recente costruzione, che hanno, talvolta, impianti parecchio onerosi, sia in termini di consumo, che di spese di manutenzione.
Spesso poi nei condomini arrivano nuovi proprietari i quali vorrebbero staccarsi dal centralizzato scegliendo impianti di riscaldamento autonomo, più moderni, meno inquinanti e più flessibili rispetto alle esigenze di ognuno.A tale desiderio si oppongono però i vecchi proprietari che cercano di evitare maggiori oneri, lavori fastidiosi o ristrutturazioni costose.
In tali situazioni si pongono quindi due quesiti principali: - è possibile staccarsi dal riscaldamento centralizzato? – ed in caso di risposta positiva, quali sono le spese che bisogna comunque pagare al condominio?.
La normativa fondamentale in materia è costituita dal Codice Civile che: all’art. 1117, inserisce l’impianto di riscaldamento centralizzato fra le parti comuni condominiali, che all’art. 1118 dispone che “ Il condomino non può, rinunciando alle cose comuni, sottrarsi alle spese di conservazione delle stesse” , ed al successivo 1119 afferma “ Le parti comuni di un edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino”.
La giurisprudenza, alla luce delle norme di cui sopra, ha affrontato numerose volte la tematica, nelle varie fattispecie via-via prospettatesi, e le conclusioni cui è pervenuta possono ben essere sintetizzate in una recente sentenza (sez. civ.) del 2011, il cui dispositivo così recita: “ Il condomino può legittimamente distaccarsi dal riscaldamento centralizzato senza alcuna autorizzazione o approvazione da parte del condominio, se prova, con perizia termotecnica, che il suo distacco non provoca, né alcun aggravio di spesa per coloro che continuano a fruire dell’impianto centralizzato, né uno squilibrio termico all’intero edificio. Se tali condizioni sono soddisfatte, egli è obbligato a pagare solo le spese di conservazione dell’impianto, mentre è esonerato dal pagare le spese relative al suo utilizzo.” (Vedi anche Cass. n.° 5974/2004) .
Anche nel corrente anno la Corte di Cassazione, con sentenza 3 aprile 2012, n.° 5331, ha argomentato che il distacco dall’impianto centralizzato deve considerarsi un vero e proprio diritto del singolo nei casi in cui esso non determini inconvenienti o squilibri tecnici nel suo funzionamento e non comporti un aggravio di spesa di gestione. Soddisfatte tali condizioni, il condomino dell’unita immobiliare distaccata, fermo il suo obbligo di pagamento della spesa di conservazione dell’impianto, è tenuto a partecipare anche a quelle di gestione, se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini. A tal riguardo la suprema Corte ha altresì precisato che la diminuzione degli oneri deve essere direttamente dipendente da motivazioni e valutazioni tecniche, mentre non può essere correlata alla circostanza che la quota dei consumi, teoricamente gravante sul condomino distaccatosi, va ripartita e, quindi, va a gravare su tutti gli altri.
In ultima analisi, viene affermato il principio che al distacco deve seguire una diminuzione del costo generale del servizio, cosi che i condomini che rimangono collegati all’impianto centralizzato non debbano gravarsi, a conti fatti, anche della quota del condomino che si distacca.